Liste di attesa

D. Lgs. n. 33/2013 - Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

ASP Firenze Montedomini non eroga prestazioni per conto del Servizio Sanitario, di conseguenza non sono previste liste di attesa. 

Data di creazione: 11/08/2020
Data di ultima modifica: 29/10/2020